martedì 10 marzo 2020

ZONA ROSSA


Forse non è chiaro quanto disposto dal governo: «DOBBIAMO RESTARE IN CASA».
Quindi uscire solo quando motivati da comprovate esigenze lavorative indifferibili o situazioni di necessità, le quali vanno sempre dimostrate.
È sufficiente un'autocertificazione, chiaramente veritiera giacché si rischia il carcere in caso di dichiarazione mendace: qui potete scaricare il modulo.
Ho letto di interpretazioni secondo le quali non occorra autocertificare i propri spostamenti all'interno dei comuni del comprensorio peninsulare sorrentino: «FALSO». Vanno tutti giustificati, anche solo nel proprio comune.
Le forze di Polizia, dai Carabinieri alla Municipale, sono tenute a controllare e richiedere l'esibizione sia del documento d'identità, sia dell'autocertificazione; questa può essere scritta anche a mano libera su foglio semplice.
Nel caso si sia sprovvisti di autocertificazione, la stessa potrà essere compilata alla presenza delle forze dell'ordine.
L'autodichiarazione è soggetta a verifica anche postuma.

«Possiamo salvare il mondo stando chiusi in casa senza far nulla. Un’occasione così non ci capiterà più» (cit. Fabrizio Gilli – Kotiomkin)




Con questo Decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, sancisce che le disposizioni previste con il DPCM del 8.3.2020 per la Lombardia e le 14 province, siano estese a tutta l’Italia.

Per cui, riporto in sintesi quanto in vigore da oggi, martedì 10 marzo, in tutto il territorio nazionale:
• bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché́ all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice penale);
• si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;
• sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
• sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
• Sono vietati assembramenti anche all’aperto!
• sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
• sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
• sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;
• sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
• nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.



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