Forse
non è chiaro quanto disposto dal governo: «DOBBIAMO RESTARE IN CASA».
Quindi
uscire solo quando motivati da comprovate esigenze lavorative indifferibili o
situazioni di necessità, le quali vanno sempre dimostrate.
È
sufficiente un'autocertificazione, chiaramente veritiera giacché si rischia il
carcere in caso di dichiarazione mendace: qui potete scaricare il modulo.
Ho
letto di interpretazioni secondo le quali non occorra autocertificare i propri spostamenti all'interno
dei comuni del comprensorio peninsulare sorrentino: «FALSO». Vanno tutti giustificati, anche solo nel proprio comune.
Le
forze di Polizia, dai Carabinieri alla Municipale, sono tenute a controllare e richiedere
l'esibizione sia del documento d'identità, sia dell'autocertificazione; questa
può essere scritta anche a mano libera su foglio semplice.
Nel
caso si sia sprovvisti di autocertificazione, la stessa potrà essere compilata alla
presenza delle forze dell'ordine.
L'autodichiarazione
è soggetta a verifica anche postuma.
«Possiamo
salvare il mondo stando chiusi in casa senza far nulla. Un’occasione così non
ci capiterà più» (cit. Fabrizio Gilli – Kotiomkin)
Con questo Decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte,
sancisce che le disposizioni previste con il DPCM del 8.3.2020 per la Lombardia
e le 14 province, siano estese a tutta l’Italia.
Per cui, riporto in sintesi quanto in vigore da
oggi, martedì 10 marzo, in tutto il territorio nazionale:
• bisogna
evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori,
nonché́ all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni
di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice
penale);
• si raccomanda
a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti
di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile
disciplinata per tutto il territorio nazionale;
• sono
sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati.
• sono
sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo
pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,
quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi è sospesa ogni attività;
• Sono
vietati assembramenti anche all’aperto!
• sono
sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
• sono
consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con
obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la
possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
• sono
consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione
che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e
delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori,
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza
di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere
chiuse;
• sono
adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni,
modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
• nelle
giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di
vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri
commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque
garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro,
con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza
di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere
chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita
di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione
della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Nessun commento:
Posta un commento
Aggiungi un commento...